(CODICE CIVILE-art. 419)
                              Art. 419. 
 
           (Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori). 
 
  Non si puo' pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che
si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando. 
 
  Il giudice puo' in questo esame farsi assistere  da  un  consulente
tecnico. Puo' anche d'ufficio disporre i mezzi  istruttori  utili  ai
fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o
inabilitando e assumere le necessarie informazioni. 
 
  Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, puo' essere  nominato
un tutore provvisorio  all'interdicendo  o  un  curatore  provvisorio
all'inabilitando.