Art. 45. (Domicilio della moglie, del minore e dell'interdetto). La moglie che non e' legalmente separata ha il domicilio del marito. La disposizione non si applica quando il marito e' interdetto. Se il marito ha trasferito il suo domicilio all'estero, la moglie puo' stabilire nel territorio dello Stato il proprio domicilio. Il minore non emancipato ha il domicilio della persona che esercita su lui la patria potesta' o la tutela. L'interdetto ha il domicilio del tutore.