(CODICE CIVILE-art. 468)
                              Art. 468. 
 
                             (Soggetti). 
 
  La rappresentazione ha luogo,  nella  linea  retta,  a  favore  dei
discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonche'  dei
discendenti  dei  figli  naturali  del  defunto,   e,   nella   linea
collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli  e  delle  sorelle
del defunto. 
 
  I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno
rinunziato  all'eredita'  della  persona   in   luogo   della   quale
subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.