(CODICE CIVILE-art. 484)
                              Art. 484. 
 
             (Accettazione col beneficio d'inventario). 
 
  L'accettazione  col   beneficio   d'inventario   si   fa   mediante
dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del  tribunale
del circondario in cui si e' aperta la successione,  e  inserita  nel
registro    delle     successioni     conservato     nello     stesso
tribunale.(111)((112a)) 
 
  Entro  un  mese  dall'inserzione,  la  dichiarazione  deve   essere
trascritta, a cura del cancelliere,  presso  l'ufficio  dei  registri
immobiliari del luogo in cui si e' aperta la successione. 
 
  La dichiarazione deve essere preceduta o  seguita  dall'inventario,
nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. 
 
  Se l'inventario e' fatto prima della  dichiarazione,  nel  registro
deve pure menzionarsi la data in cui esso e' stato compiuto. 
 
  Se  l'inventario  e'  fatto  dopo  la  dichiarazione,   l'ufficiale
pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire
nel registro l'annotazione della data in cui esso e' stato compiuto. 
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AGGIORNAMENTO (111) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (112a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."