(CODICE CIVILE-art. 486)
                              Art. 486. 
 
                              (Poteri). 
 
  Durante i  termini  stabiliti  dall'articolo  precedente  per  fare
l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre  che  esercitare  i
poteri indicati nell'art. 460, puo' stare in giudizio come  convenuto
per rappresentare l'eredita'. 
 
  Se  non  compare,  l'autorita'  giudiziaria  nomina   un   curatore
all'eredita' affinche' la rappresenti in giudizio.