(CODICE CIVILE-art. 497)
                              Art. 497. 
 
                  (Mora nel rendimento del conto). 
 
  L'erede non puo' essere costretto al pagamento con i  propri  beni,
se non quando e' stato costituito in mora a presentare il conto e non
ha ancora soddisfatto a quest'obbligo. 
 
  Dopo la liquidazione  del  conto,  non  puo'  essere  costretto  al
pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle  somme
di cui e' debitore.