(CODICE CIVILE-art. 509)
                              Art. 509. 
 
   (Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari). 
 
  Se, dopo la  scadenza  del  termine  stabilito  per  presentare  le
dichiarazioni  di  credito,  l'erede  incorre  nella  decadenza   dal
beneficio d'inventario, ma nessuno dei creditori  o  legatari  la  fa
valere, il pretore del luogo dell'aperta successione, su  istanza  di
uno dei creditori o legatari, sentiti  l'erede  e  coloro  che  hanno
presentato le dichiarazioni di credito, puo' nominare un curatore con
l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredita'  secondo  le
norme degli articoli 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore,  la
decadenza dal beneficio non puo' piu' essere fatta valere. 
 
  Il decreto di nomina del curatore e' iscritto  nel  registro  delle
successioni, annotato a margine  della  trascrizione  prescritta  dal
secondo comma dell'art. 484, e trascritto negli uffici  dei  registri
immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli
uffici dove sono registrati i beni mobili. 
 
  L'erede perde l'amministrazione dei beni ed e' tenuto a consegnarli
al curatore.  Gli  atti  di  disposizione  che  l'erede  compie  dopo
trascritto il decreto di  nomina  del  curatore  sono  senza  effetto
rispetto ai creditori e ai legatari.