(CODICE CIVILE-art. 514)
                              Art. 514. 
 
       (Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti). 
 
  I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione  hanno
diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e
dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il valore della parte
di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a  soddisfare  i
creditori e i legatari non separatisti. 
 
  Fuori di questo caso, i creditori  e  i  legatari  non  separatisti
possono concorrere con coloro che hanno  esercitato  la  separazione;
ma, se parte del patrimonio non  e'  stata  separata,  il  valore  di
questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto
spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi  si  considera  come
attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti. 
 
  Quando la separazione e' esercitata  da  creditori  e  legatari,  i
creditori  sono  preferiti  ai  legatari.  La  preferenza  e'   anche
accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai  creditori  non
separatisti di fronte ai legatari separatisti. 
 
  Restano salve in ogni caso le cause di prelazione.