(CODICE CIVILE-art. 525)
                              Art. 525. 
 
                      (Revoca della rinunzia). 
 
  Fino a che il diritto di accettare  l'eredita'  non  e'  prescritto
contro i chiamati che vi  hanno  rinunziato,  questi  possono  sempre
accettarla, se non e' gia' stata acquistata da  altro  dei  chiamati,
senza pregiudizio delle ragioni acquistate  da  terzi  sopra  i  beni
dell'eredita'.