(CODICE CIVILE-art. 527)
                              Art. 527. 
 
                  (Sottrazione di beni ereditari). 
 
  I chiamati  all'eredita',  che  hanno  sottratto  o  nascosto  beni
spettanti all'eredita' stessa, decadono dalla facolta' di rinunziarvi
e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.