(CODICE CIVILE-art. 53)
                              Art. 53. 
 
                        (Godimento dei beni). 
 
  Gli ascendenti, i discendenti e il  coniuge  immessi  nel  possesso
temporaneo dei beni ritengono a  loro  profitto  la  totalita'  delle
rendite. Gli  altri  devono  riservare  all'assente  il  terzo  delle
rendite.