(CODICE CIVILE-art. 531)
                              Art. 531. 
 
        (Inventario, amministrazione e rendimento dei conti). 
 
  Le disposizioni della sezione II del capo V di questo  titolo,  che
riguardano l'inventario, l'amministrazione e il rendimento  di  conti
da parte  dell'erede  con  beneficio  d'inventario,  sono  comuni  al
curatore  dell'eredita'  giacente,  esclusa  la   limitazione   della
responsabilita' per colpa.