(CODICE CIVILE-art. 536)
                              Art. 536. 
 
                            Legittimari. 
 
  Le persone a favore delle quali  la  legge  riserva  una  quota  di
eredita' o altri diritti nella  successione  sono:  il  coniuge,  ((i
figli, gli ascendenti.)) 
 
  Ai figli ((...)) sono equiparati ((...)) gli adottivi. 
 
  A favore dei discendenti dei figli ((...)), i  quali  vengono  alla
successione in luogo di questi, la legge riserva gli  stessi  diritti
che sono riservati ai figli ((...)). 
                                                                (216) 
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AGGIORNAMENTO (216) 
  La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11)
che "Nel  codice  civile,  le  parole:  «figli  legittimi»  e  «figli
naturali»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite   dalla   seguente:
«figli»."