(CODICE CIVILE-art. 539)
                              Art. 539. 
 
               (Riserva a favore dei figli naturali). 
 
  A favore dei figli naturali, quando la filiazione e' riconosciuta o
dichiarata, e' riservato un terzo  del  patrimonio  del  genitore  se
questi lascia un solo figlio naturale, o la meta' se i figli naturali
sono piu', salvo quanto e' disposto dagli articoli 541, 542, 543, 545
546 e per i casi di concorso.