(CODICE CIVILE-art. 540)
                              Art. 540. 
 
                   (Riserva a favore del coniuge). 
 
  A favore del coniuge e' riservato  l'usufrutto  di  due  terzi  del
patrimonio  dell'altro  coniuge,  salvo  quanto  e'  disposto   dagli
articoli 542, 543, 544 e 546 per i casi di concorso.