(CODICE CIVILE-art. 543)
                              Art. 543. 
 
               (Concorso di coniuge e figli naturali). 
 
  Quando insieme col coniuge vi e' soltanto un  figlio  naturale,  al
coniuge e' riservato l'usufrutto di cinque dodicesimi del  patrimonio
del defunto. 
 
  Al figlio naturale sono riservate la piena proprieta' di un  quarto
del patrimonio e la nuda proprieta' di un quinto dei  beni  assegnati
in usufrutto al coniuge.  La  nuda  proprieta'  degli  altri  quattro
quinti dei beni assegnati in usufrutto  al  coniuge  fa  parte  della
disponibile. 
 
  Quando  i  figli  naturali  sono  piu',  al  coniuge  e'  riservato
l'usufrutto di un terzo del patrimonio, e ai figli naturali la  piena
proprieta' di un altro terzo. La nuda proprieta' dei  beni  assegnati
in usufrutto al coniuge spetta per meta' ai figli, mentre per l'altra
meta' fa parte della disponibile.