Art. 546. (Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge). Se insieme con ascendenti legittimi e con figli naturali vi e' anche il coniuge, la quota complessivamente riservata e' di due terzi del patrimonio del defunto. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari a un terzo del patrimonio; agli ascendenti, una porzione pari al quinto del patrimonio se il figlio naturale e' un solo, e al sesto se i figli naturali sono piu'; la residua parte spetta ai figli naturali. La nuda proprieta' dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta ai figli naturali se sono piu'; se il figlio naturale e' uno solo, a lui ne spettano tre quinti e il resto fa parte della disponibile.