(CODICE CIVILE-art. 549)
                              Art. 549. 
 
     (Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari). 
 
  Il testatore  non  puo'  imporre  pesi  o  condizioni  sulla  quota
spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme  contenute
nel titolo IV di questo libro.