(CODICE CIVILE-art. 57)
                              Art. 57. 
 
                  (Prova della morte dell'assente). 
 
  Se durante il possesso temporaneo e' provata la morte dell'assente,
la successione si apre a vantaggio di coloro  che  al  momento  della
morte erano suoi eredi o legatari. 
 
  Si applica anche in questo caso la disposizione del  secondo  comma
dell'articolo precedente.