(CODICE CIVILE-art. 579)
                              Art. 579. 
 
               (Concorso del coniuge e dei genitori). 
 
  Se al figlio naturale morto  senza  lasciar  prole,  ne'  genitori,
sopravvive il coniuge, l'eredita' si devolve per intero al medesimo. 
 
  Se vi sono genitori,  l'eredita'  e'  devoluta  per  due  terzi  al
coniuge e per l'altro terzo ai genitori.