Art. 580. (Diritti dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili). Quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 279, i figli naturali hanno diritto ad un assegno vitalizio, il cui ammontare e' determinato in proporzione delle sostanze ereditarie, e del numero e della qualita' degli eredi. L'assegno non puo' in ogni caso superare l'ammontare della rendita della quota a cui i figli naturali avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.