(CODICE CIVILE-art. 580)
                              Art. 580. 
 
 (Diritti dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili). 
 
  Quando la filiazione risulta nei modi  indicati  dall'art.  279,  i
figli  naturali  hanno  diritto  ad  un  assegno  vitalizio,  il  cui
ammontare e' determinato in proporzione delle sostanze ereditarie,  e
del numero e della qualita' degli eredi. L'assegno non puo'  in  ogni
caso superare l'ammontare della rendita della quota  a  cui  i  figli
naturali avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o
riconosciuta.