(CODICE CIVILE-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                         (Diritto al nome). 
 
  Ogni persona ha diritto al nome che le e' per legge attribuito. 
 
  Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. 
 
  Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non
nei casi e con le formalita' dalla legge indicati.