(CODICE CIVILE-art. 61)
                              Art. 61. 
 
                    (Data della morte presunta). 
 
  Nei casi previsti dai numeri 1 e  3  dell'articolo  precedente,  la
sentenza determina il giorno e possibilmente l'ora a  cui  risale  la
scomparsa nell'operazione  bellica  o  nell'infortunio,  e  nel  caso
indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia. 
 
  Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si  ha  per
avvenuta alla fine del giorno indicato.