(CODICE CIVILE-art. 615)
                              Art. 615. 
 
                       (Termine di efficacia). 
 
  Il testamento fatto  durante  il  viaggio  per  mare,  nella  forma
stabilita dagli articoli 611 e seguenti, perde la sua  efficacia  tre
mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove e' possibile  fare
testamento nelle forme ordinarie.