(CODICE CIVILE-art. 62)
                              Art. 62. 
 
     (Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta). 
 
  La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati  dall'art.  60
puo'  essere  domandata  quando  non  si  e'  potuto  procedere  agli
accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione  dell'atto  di
morte. 
 
  Questa dichiarazione e' pronunziata con sentenza del  tribunale  su
istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei
capoversi dell'art. 50. 
 
  Il tribunale,  qualora  non  ritenga  di  accogliere  l'istanza  di
dichiarazione di morte  presunta,  puo'  dichiarare  l'assenza  dello
scomparso.