(CODICE CIVILE-art. 652)
                              Art. 652. 
 
            (Legato di cosa solo in parte del testatore). 
 
  Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto
sulla medesima, il legato e' valido solo relativamente a questa parte
o a questo diritto, salvo che risulti la volonta'  del  testatore  di
legare la cosa per intero, in conformita' dell'articolo precedente.