(CODICE CIVILE-art. 658)
                              Art. 658. 
 
           (Legato di credito o di liberazione da debito). 
 
  Il legato di un credito o di liberazione da un  debito  ha  effetto
per la sola parte del credito o del  debito  che  sussiste  al  tempo
della morte del testatore. 
 
  L'erede e' soltanto tenuto a consegnare al legatario i  titoli  del
credito legato che si trovavano presso il testatore.