(CODICE CIVILE-art. 670)
                              Art. 670. 
 
                 (Legato di prestazioni periodiche). 
 
  Se e' stata legata una somma di danaro o  una  quantita'  di  altre
cose fungibili, da prestarsi a termini periodici,  il  primo  termine
decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto
a tutta la prestazione dovuta per  il  termine  in  corso,  ancorche'
fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato pero' non puo'
esigersi se non dopo scaduto il termine. 
 
  Si puo' tuttavia esigere all'inizio del termine il legato a  titolo
di alimenti.