(CODICE CIVILE-art. 690)
                              Art. 690. 
 
                     (Obblighi dei sostituiti). 
 
  I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli  istituiti,
a meno che una diversa volonta' sia stata espressa dal testatore o si
tratti di obblighi di carattere personale.