(CODICE CIVILE-art. 694)
                              Art. 694. 
 
                       (Alienazione dei beni). 
 
  L'autorita' giudiziaria puo' consentire l'alienazione dei beni  che
formano oggetto della sostituzione  in  caso  di  utilita'  evidente,
disponendo il reimpiego  delle  somme  ricavate.  Puo'  anche  essere
consentita, con le necessarie cautele, la costituzione d'ipoteche sui
beni medesimi a garanzia  di  crediti  destinati  a  miglioramenti  e
trasformazioni fondiarie.