(CODICE CIVILE-art. 713)
                              Art. 713. 
 
                (Facolta' di domandare la divisione). 
 
  I coeredi possono sempre domandare la divisione. 
 
  Quando pero' tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori
di eta', il testatore puo' disporre che la divisione non abbia  luogo
prima che sia trascorso un anno dalla maggiore eta' dell'ultimo nato. 
 
  Egli puo' anche disporre che la divisione dell'eredita' o di alcuni
beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua  morte
un termine non eccedente il quinquennio. 
 
  Tuttavia in ambedue i casi l'autorita' giudiziaria,  qualora  gravi
circostanze lo richiedano, puo', su istanza di uno  o  piu'  coeredi,
consentire che la divisione si  effettui  senza  indugio  o  dopo  un
termine minore di quello stabilito dal testatore.