(CODICE CIVILE-art. 716)
                              Art. 716. 
 
       (Divisione di beni costituiti in patrimonio familiare). 
 
  Nella divisione dei beni ereditari non  si  possono  comprendere  i
beni costituenti il patrimonio familiare  prima  che  tutti  i  figli
abbiano raggiunta la  maggiore  eta',  salvo  il  caso  previsto  dal
secondo comma dell'articolo 175.