(CODICE CIVILE-art. 722)
                              Art. 722. 
 
   (Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale). 
 
  In quanto non sia diversamente disposto dalle  leggi  speciali,  le
disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel  caso
in cui nell'eredita' vi sono beni che la legge dichiara  indivisibili
nell'interesse della produzione nazionale.