(CODICE CIVILE-art. 723)
                              Art. 723. 
 
                          (Resa dei conti). 
 
  Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili  si
procede  ai  conti  che  i  condividenti  si  devono  rendere,   alla
formazione  dello  stato  attivo  e  passivo  dell'eredita'  e   alla
determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli  o  rimborsi
che si devono tra loro i condividenti.