(CODICE CIVILE-art. 733)
                              Art. 733. 
 
            (Norme date dal testatore per la divisione). 
 
  Quando il testatore ha stabilito particolari norme per  formare  le
porzioni, queste norme sono  vincolanti  per  gli  eredi,  salvo  che
l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite  dal
testatore. 
 
  Il testatore puo' disporre che la divisione si effettui secondo  la
stima di persona da lui designata che non sia erede o  legatario:  la
divisione proposta da  questa  persona  non  vincola  gli  eredi,  se
l'autorita' giudiziaria, su istanza di taluno di essi,  la  riconosce
contraria alla volonta' del testatore o manifestamente iniqua.