(CODICE CIVILE-art. 758)
                              Art. 758. 
 
                       (Garanzia tra coeredi). 
 
  I coeredi si devono vicendevole garanzia per le  sole  molestie  ed
evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione. 
 
  La garanzia non ha luogo, se e' stata esclusa con clausola espressa
nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria
colpa.