(CODICE CIVILE-art. 764)
                              Art. 764. 
 
                   (Atti diversi dalla divisione). 
 
  L'azione di rescissione e' anche ammessa contro ogni altro atto che
abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei  beni
ereditari. 
 
  L'azione non e' ammessa contro la transazione con la  quale  si  e'
posta fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto
fatto in luogo  della  medesima,  ancorche'  non  fosse  al  riguardo
incominciata alcuna lite.