(CODICE CIVILE-art. 773)
                              Art. 773. 
 
                    (Donazione a piu' donatari). 
 
  La  donazione  fatta  congiuntamente  a  favore  di  piu'  donatari
s'intende fatta per parti uguali, salvo  che  dall'atto  risulti  una
diversa volonta'. 
 
  E' valida la clausola con cui il donante dispone che,  se  uno  dei
donatari non puo' o non vuole accettare, la  sua  parte  si  accresca
agli altri.