(CODICE CIVILE-art. 776)
                              Art. 776. 
 
                 (Donazione fatta dall'inabilitato). 
 
  La  donazione  fatta  dall'inabilitato,  anche  se  anteriore  alla
sentenza d'inabilitazione o alla  nomina  del  curatore  provvisorio,
puo' essere annullata se fatta dopo che e' stato promosso il giudizio
d'inabilitazione. 
 
  Il  curatore  dell'inabilitato  per  prodigalita'   puo'   chiedere
l'annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori
all'inizio del giudizio d'inabilitazione.