(CODICE CIVILE-art. 777)
                              Art. 777. 
 
      (Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci). 
 
  Il padre e il tutore non possono  fare  donazioni  per  la  persona
incapace da essi rappresentata. 
 
  Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalita'
in occasione di nozze a  favore  dei  discendenti  dell'interdetto  o
dell'inabilitato.