(CODICE CIVILE-art. 787)
                              Art. 787. 
 
                (Errore sul motivo della donazione). 
 
  La donazione puo' essere impugnata per errore sul motivo, sia  esso
di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall'atto  ed  e'  il
solo che ha determinato il donante a compiere la liberalita'.