(CODICE CIVILE-art. 802)
                              Art. 802. 
 
                (Termini e legittimazione ad agire). 
 
  La domanda di revocazione per  causa  d'ingratitudine  deve  essere
proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o  i  suoi
eredi, entro l'anno  dal  giorno  in  cui  il  donante  e'  venuto  a
conoscenza del fatto che consente la revocazione. 
 
  Se il donatario si e' reso responsabile di omicidio  volontario  in
persona del donante o gli ha  dolosamente  impedito  di  revocare  la
donazione, il termine per proporre l'azione e' di un anno dal  giorno
in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.