(CODICE CIVILE-art. 809)
                              Art. 809. 
 
  (Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalita'). 
 
  Le liberalita', anche  se  risultano  da  atti  diversi  da  quelli
previsti dall'art. 769, sono soggette alle stesse norme che  regolano
la revocazione  delle  donazioni  per  causa  d'ingratitudine  e  per
sopravvenienza di figli,  nonche'  a  quelle  sulla  riduzione  delle
donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. 
 
  Questa disposizione non si applica alle  liberalita'  previste  dal
secondo comma dell'art. 770 e a quelle che a norma dell'art. 742  non
sono soggette a collazione.