(CODICE CIVILE-art. 813)
                              Art. 813. 
 
                     (Distinzione dei diritti). 
 
  Salvo  che  dalla  legge  risulti  diversamente,  le   disposizioni
concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti  reali  che
hanno  per  oggetto  beni  immobili  e  alle  azioni   relative;   le
disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri
diritti.