(CODICE CIVILE-art. 819)
                              Art. 819. 
 
                (Diritti dei terzi sulle pertinenze). 
 
  La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra
non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei  terzi.
Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non
risultano da scrittura avente data certa anteriore,  quando  la  cosa
principale e' un bene immobile o un bene mobile iscritto in  pubblici
registri.