(CODICE CIVILE-art. 823)
                              Art. 823. 
 
            (Condizione giuridica del demanio pubblico). 
 
  I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non
possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi
e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. 
 
  Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei  beni  che  fanno
parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia di procedere in  via
amministrativa, sia di valersi dei  mezzi  ordinari  a  difesa  della
proprieta' e del possesso regolati dal presente codice.