(CODICE CIVILE-art. 829)
                              Art. 829. 
 
           (Passaggio di beni dal demanio al patrimonio). 
 
  Il passaggio dei beni dal  demanio  pubblico  al  patrimonio  dello
Stato dev'essere dichiarato dall'autorita' amministrativa.  Dell'atto
deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 
 
  Per quanto riguarda  i  beni  delle  provincie  e  dei  comuni,  il
provvedimento che dichiara  il  passaggio  al  patrimonio  dev'essere
pubblicato  nei  modi  stabiliti  per  i   regolamenti   comunali   e
provinciali.