(CODICE CIVILE-art. 840)
                              Art. 840. 
 
             (Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo). 
 
  La proprieta' del suolo si estende al sottosuolo,  con  tutto  cio'
che vi si contiene, e il proprietario puo' fare qualsiasi escavazione
od opera che non rechi danno al vicino. Questa  disposizione  non  si
applica a quanto forma oggetto delle  leggi  sulle  miniere,  cave  e
torbiere. Sono del pari salve le limitazioni  derivanti  dalle  leggi
sulle antichita' e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche  e
da altre leggi speciali. 
 
  Il proprietario del suolo non puo' opporsi ad  attivita'  di  terzi
che si svolgano a tale profondita' nel sottosuolo o  a  tale  altezza
nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle.