Art. 844.
(Immissioni).
Il proprietario di un fondo non puo' impedire le immissioni di fumo
o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili
propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la
normale tollerabilita', avuto anche riguardo alla condizione dei
luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorita' giudiziaria deve
contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della
proprieta'. Puo' tener conto della priorita' di un determinato uso.