(CODICE CIVILE-art. 854)
                              Art. 854. 
 
        (Notifica e trascrizione del piano di riordinamento). 
 
  Il piano di  riordinamento  dev'essere  preventivamente  portato  a
cognizione degli interessati, e contro di esso e' ammesso reclamo  in
via amministrativa, nelle forme e  nei  termini  stabiliti  da  leggi
speciali. 
 
  Il provvedimento  amministrativo  di  approvazione  definitiva  del
piano dev'essere trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari
nella cui circoscrizione sono situati i beni.